Fino a qualche anno fa, l’unica unione capace di produrre diritti e doveri per la coppia era quella consacrata dal matrimonio, religioso o anche soltanto civile, ma ora la legge parla chiaramente di diritti dei conviventi.
Infatti, a seguito dell’approvazione della cosiddetta legge Cirinnà, anche i rapporti tra persone che convivono sono regolati dal nostro ordinamento e, questo tipo di coppie, godono di molti diritti che una volta erano riservati soltanto ai coniugi.
Per ottenere i bonus fiscali, per veder riconosciuti i propri diritti e per tutto ciò che stabilisce la legge in materia, occorrerà però che la convivenza venga formalizzata presso il proprio Comune di residenza.
Ma cosa prevede esattamente la cosiddetta legge Cirinnà? Si hanno davvero pari diritti come le coppie unite in matrimonio? Esistono degli svantaggi?
Scopriamo insieme tutti i diritti per i conviventi, in particolare le detrazioni e i bonus fiscali che spettano per legge:
1) Definizione di convivenza “more uxorio”?
Nel caso in cui due persone abbiano una relazione sentimentale e condividano lo stesso alloggio, la definizione era e resta convivenza “more uxorio”. Ma cosa vuol dire realmente? Come spiegato dall’avvocato Ester Viola sulle colonne di Donna Moderna, questa espressione in senso letterale significa: “allo stesso modo del matrimonio“.
Questa definizione esiste dal ufficialmente dal 1993, grazie ad una sentenza della Cassazione (n° 6381) in cui si decretò che: “Tale tipo di convivenza di fatto, pur non essendo regolata dall’istituto dal matrimonio, non contrasta con il buon costume, l’ordine pubblico e le norme imperative“.

2) La nuova legge Cirinnà: cos’è cambiato?
Grazie alla sistemazione definitiva della materia con la legge Cirinnà, può dirsi effettivamente superata la concezione tradizionale di famiglia ed è ormai possibile distinguere altre due forme familiari, seppur diverse dal matrimonio: le unioni civili e le coppie di fatto. Quindi, c’è stata una quasi equiparazione tra i diritti dei conviventi e quelli delle persone coniugate.

3) I diritti in caso di malattia e ricovero
Nel caso in cui uno dei due conviventi si ammali o sia ricoverato, è previsto che il convivente non solo sia informato delle sue condizioni e che possa visionare e avere una copia della cartella clinica, ma anche che possa visitare e assistere il compagno o la compagna, anche se questi è in stato di incoscienza. Inoltre, si può poi essere rappresentanti con pieni poteri o con poteri limitati per dare il consenso a eventuali trattamenti medico chirurgici, stessa cosa per i conviventi che non hanno capacità di intendere o di volere.

4) Come ottenere il riconoscimento per le coppie non sposate
Nel caso in cui si vogliano riconosciuti i diritti che prevede la legge Cirrinnà in materia è necessario che la convivenza sia registrata in Comune. In questo modo, viene riconosciuto il momento in cui la convivenza inizia, ma la condizione necessaria affinché si venga considerati parte della stessa famiglia è certificare il fatto che i 2 conviventi fanno parte dello stesso stato familiare.

5) Conviventi di fatto
Per convivenza di fatto si intende la condizione di “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile” (art.
1, comma 36, Legge n. 76/2016). Per essere riconosciuti in questo modo è però necessario abitare insieme, come si legge, non esiste alcuna differenziazione basata sul sesso dei due maggiorenni.

6) Quando il convivente muore
Se il convivente che risulta proprietario dell’immobile viene a mancare, con la tutela possessoria è possibile far sì che non subentri al convivente rimasto in vita l’erede dell’immobile. Il convivente ancora in vita potrà quindi esercitare la tutela possessoria, ovvero richiedere di essere reintegrato nel possesso.

7) A chi spetta la casa in caso di separazione tra conviventi con figli?
L’assegnazione della casa in cui ha vissuto la coppia di conviventi dipende da eventuali accordi della coppia stessa oltre alla presenza o meno di figli e se questi siano o meno maggiorenni e indipendenti da un punto di vista economico. Se la separazione avviene tra due conviventi con figli, la casa dove la coppia ha convissuto, sia che si tratti di casa di proprietà di uno dei due conviventi o di entrambe, sia che si tratti di una casa in affitto, stando a quanto stabilito dalla Cassazione, dovrebbe rimanere al convivente con cui restano a vivere i figli.
Però, il proprietario della casa può chiedere la revoca dell’assegnazione della casa familiare se i figli non convivono più con la mamma o diventano economicamente indipendenti.

8) A chi spetta la casa in caso di separazione di conviventi senza figli?
In questo caso, se la coppia ha vissuto in affitto le opzioni sono due: o che entrambe gli ex conviventi decidano di lasciare la casa o che uno dei due conviventi decida di rimare a vivere in quella casa accollandosi tutte le spese previste e che magari prima venivano divise con l’ex convivente.
Nel caso di separazione tra conviventi senza figli che vivevano in una casa di proprietà, le regole sono le stesse previste per le coppie in caso di separazione o divorzio. Infatti, due conviventi possono decidere di vendere la casa e dividersi in parti uguali il ricavato della vendita, oppure uno dei due conviventi può rimanere a vivere nella casa liquidando all’altro la sua parte spettante in denaro.

9) I bonus fiscali
L’Agenzia delle entrate ha stabilito dei bonus fiscali.
Ad esempio, il convivente more uxorio può avvalersi della stessa detrazione per quanto riguarda le spese di ristrutturazione della casa, ordinarie e straordinarie, oppure del bonus mobili e arredi per la casa in cui si coabita, anche se non è di sua proprietà.

10) La successione: è un diritto anche per i conviventi?
A differenza delle coppie sposate, nel caso in cui uno dei conviventi muoia, l’altro non ha diritto alla pensione di reversibilità, poiché il convivente superstite non è compreso tra le persone che ne hanno diritto, come stabilito dalla legge e confermato dalla giurisprudenza. Quindi, se non è morte derivante da un fatto illecito, il convivente more uxorio non ha diritti, a meno che non ci sia un testamento e se ci dovessero essere dei legittimari, non potrà ledere la loro quota.

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